Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e dal personale docente di ruolo e
non di ruolo in servizio nella scuola. E' articolato in Dipartimenti, Commissioni o gruppi di lavoro.
I compiti del Collegio dei Docenti sono definiti dal D .L. vo 297/94 e successive integrazioni ed è comunque l'organo sovrano nell'organizzazione didattica e per quanto attiene la realizzazione di progetti rientranti nell'autonomia.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente
formula proposte al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto
delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell' azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti.

Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specifiche del Dirigente scolastico, del Collegio Docenti, dei Consigli di Classe, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 416/1974. Il consiglio d’istituto è composta da docenti, personale ATA, genitori, e dirigente scolastico.
Il consiglio d’istituto ha potere deliberativo sui seguenti argomenti:
 delibera del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 disposizione circa l'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento didattico e amministrativo dell'Istituto e di eventuali forme di autofinanziamento;
 adozione del Regolamento Interno di Istituto e delle Relazioni annuali dell’attività svolta;
 acquisto, manutenzione e rinnovo delle attrezzature scientifiche, didattiche e di quanto funzionale all'attività scolastica;
 formulazione dei criteri per la programmazione di attività curricolari ed extracurricolari (progetti, corsi di recupero e sostegno, visite di istruzione, ecc.);
 formulazione dei criteri per l'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.